DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 4, comma 1, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.